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Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 58 del 29 Maggio 2002
i n d i c e
Principali riferimenti normativi……………………………….…………….……… pag. 3
articolo 1 – Principi generali ……………………………….………..….…………..……… pag. 3
articolo 2 – Oggetto del Regolamento ed elenco allegati ………………………..……… pag. 3
articolo 3 – Definizione di impianto di radiofrequenza ……….. ……………..…..……… pag. 4
articolo 4 – Valutazione preventiva …………………………….……..…………..…..…… pag. 4
articolo 5 – Interventi soggetti a Concessione Edilizia ....….………………..….…..…… pag. 5
articolo 6 – Interventi soggetti a denuncia inizio attività edilizia (D.I.A.E.) …...…...…… pag. 5
articolo 7 – Presentazione istanze e D.I.A.E. ……..…………………………..….….…… pag. 5
articolo 8 – Documentazione necessaria per le richieste di Concessione edilizia ……. pag. 6
articolo 9 – Documentazione necessaria per le D.I.A.E. …….…………………..………. pag. 7
articolo 10 – Provvedimento conclusivo ..……………………………………………..…… pag. 7
articolo 11 – Piano biennale di sviluppo ..………………………………………………….. pag. 8
articolo 12 – Caratteristiche e collocazione degli impianti .……………………..…….….. pag. 8
articolo 13 – Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ………………………….……… pag. 9
articolo 14 – Piano delle verifiche .…………………………………………..………….…… pag. 10
articolo 15 – Osservatorio Comunale Permanente …………………..………..…………… pag. 10
articolo 16 – Il Sistema Informativo Territoriale – Servizio S.I.T. …………….………… pag. 11
articolo 17 – Obiettivi di qualità ……………………………………….…………………… pag. 11
articolo 18 – Sicurezza ……………………………………………………………………… pag. 11
articolo 19 – Risanamento ……………………………………………….………………… pag. 12
articolo 20 – Sanzioni ……………………………………………………..………………… pag. 12
articolo 21 – Educazione sanitaria ………………………………………………………… pag. 12
articolo 22 – Norme transitorie …………………………………………………..………… pag. 13
articolo 23 – Norme finali …………………………………………………………………… pag. 13
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI:
- D.M. 10 settembre 1998, n. 381 – Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana;
- Legge 22 febbraio 2001, n. 36 – Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- Legge Regionale 06 aprile 2000, n. 54 – Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione;
- Deliberazione Consiglio Regionale 16 gennaio 2002, n. 12 – Criteri generali per la localizzazione degli impianti e criteri inerenti l’ identificazione delle aree sensibili ai sensi dell’ art. 4, comma 1 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione).
Articolo 1
Principi generali
Premesso :
· Che in carenza di adeguati studi scientifici non è possibile stabilire con certezza e, soprattutto, quantificare con esattezza la pericolosità per la salute umana delle emissioni di onde elettromagnetiche da parte degli impianti di cui all’oggetto e che, pur tuttavia, non è possibile escluderne la pericolosità sulla base delle esperienze fin qui maturate e degli studi effettuati;
· Che in tale situazione, stante la assoluta preminenza del diritto alla salute su tutti gli altri diritti dell’uomo, è opportuno adottare alcune misure di salvaguardia intervenendo sulla normativa urbanistica comunale in modo da far sì che, se gli impianti dovessero essere effettivamente pericolosi per la salute umana, per lo meno siano adottate tutte le cautele necessarie senza penalizzare le necessità produttive delle ditte che installano detti impianti.
Per quanto previsto dal presente Regolamento dovranno avere in tutti i casi priorità le norme più restrittive previste dalla normativa vigente e ci si dovrà ispirare ai principi di tutela della salute.
Articolo 2
Oggetto del Regolamento ed elenco allegati
Il presente Regolamento si occupa di disciplinare il corretto insediamento di antenne per il servizio di telefonia mobile (S.R.B.) e per le telecomunicazioni-radiotelevisive, la minimizzazione dell’ esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nel territorio del Comune di Montepulciano.
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento i seguenti allegati:
- A – Elenco degli impianti S.R.B. esistenti
- B – Ubicazione degli impianti S.R.B. esistenti nel territorio comunale
Articolo 3
Definizione di impianto per il servizio di telefonia mobile (S.R.B.) e di impianto di radiodiffusione televisiva o radiofonica
Per impianto per il servizio di telefonia mobile o “stazione radiobase” (S.R.B.) e per impianto di radiodiffusione televisiva o radiofonica si intende un manufatto composto da un sistema di antenne, da una centralina dotata dei relativi quadri elettrici, dagli apparati di trasmissione e dall’eventuale sistema di condizionamento d’aria. Il sistema di antenne può raggruppare una o più antenne di varie dimensioni e può richiedere l'installazione di un palo o di un traliccio di sostegno.
La centralina ed i relativi apparati sono inseriti in una cabina le cui dimensioni ed i materiali di fabbricazione possono variare, ma devono comunque essere compatibili con il contesto ambientale di riferimento; a tal fine l’ amm. Comunale si riserva la facoltà di prescrivere soluzioni, materiali, ecc. ritenuti più idonei. In base alle dimensioni, il palo di insediamento delle antenne può richiedere diverse modalità di ancoraggio all'elemento in cui esso viene installato (suolo, tetto di un fabbricato, ecc.). Antenne e apparati di trasmissione possono risultare accorpati in un unico circuito elettronico.
Sono oggetto del presente regolamento gli impianti come sopra descritti e ogni apparato che emette onde elettromagnetiche nella frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz.
Articolo 4
Valutazione preventiva
Ai fini dell'installazione o per qualunque modifica dei parametri costruttivi, o ancora per la gestione di impianti esistenti, il Gestore del servizio di telefonia mobile dovrà provvedere a presentare al Comune un progetto, al fine di ottenere il relativo permesso edilizio (Concessione Edilizia o Denuncia di inizio attività edilizia), corredato da una relazione di valutazione preventiva dei livelli di campo elettromagnetico relativa all'impianto medesimo, nonché di ulteriore documentazione di cui ai successivi articoli 8 e 9.
La relazione di valutazione preventiva dovrà essere presentata anche nei casi in cui si vada ad operare sugli impianti esistenti e nel caso in cui siano previste modifiche dei sistemi radianti.
Articolo 5
Interventi soggetti a Concessione Edilizia
Rientrano tra gli interventi soggetti a Concessione Edilizia tutte le richieste relative a nuovi impianti, ivi compresi gli impianti mobili, di potenza immessa in antenna superiore a 3,5 W, nonché le trasformazioni dei sistemi radianti relativi agli impianti esistenti o il posizionamento delle antenne sul traliccio (quota e azimut).
Articolo 6
Interventi soggetti a denuncia inizio attività edilizia (D.I.A.E.)
Rientrano tra gli interventi realizzabili con denuncia di inizio attività edilizia quelli che non comportano modifica agli impianti esistenti:
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ad impianti che non comportino alterazioni alla consistenza e alle forme degli stessi;
- interventi di sostituzione di parti delle strutture portanti (tralicci, pali, ecc.) e di componenti tecnologiche deteriorate delle stazioni, purché eseguiti con elementi aventi le stesse caratteristiche e prestazioni;
- sostituzione completa o parziale di impianti che non comportino variazioni delle forme, della potenza, delle caratteristiche qualitative e dell’aspetto che possono produrre effetti sul decoro urbano ed anche sul territorio aperto;
- interventi di soppressione e rimozione degli impianti e bonifica del sito.
Articolo 7
Presentazione istanze di Concessione Edilizia e D.I.A.E.
Le istanze, corredate del calcolo previsionale dei livelli di campo elettromagnetico dovranno essere presentate al Comune di Montepulciano.
Il responsabile del procedimento si occuperà di acquisire il parere della ASL e del Dipartimento ARPAT territorialmente competenti, anche secondo quanto previsto dall’ art. 7 c.5 L.R. 54/2000. Il Comune potrà richiedere che la domanda venga integrata con il parere del Dipartimento ISPESL territorialmente competente ad onere e cura del Gestore istante.
Articolo 8
Documentazione necessaria per le richieste di Concessione Edilizia
Al fine di ottenere la Concessione Edilizia è necessario presentare una domanda recante i dati anagrafici del richiedente, indicazione dell’ opera da realizzare ed il sito interessato.
Le caratteristiche tecniche degli impianti o di altre strutture di supporto a reti per la trasmissione di segnali radio devono essere dichiarate dal richiedente nella domanda e devono contenere, in conformità del D.M. 381/1998 e della L. 36/2001, i seguenti dati:
- scheda tecnica dell’impianto, con indicato tipo e numero di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno od eventuale tilt (elettrico e/o meccanico);
- diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante; in tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l’attenuazione in dB del campo;
- dichiarazione della potenza fornita al sistema irradiante;
- i dati di cui sopra ripetuti in caso di una seconda o di ulteriori bande di frequenza (bande del TACS, del GSM, dell’UMTS o altre bande);
- mappa in scala 1:1000 – 1:2000 del territorio circostante all’impianto con:
o indicazione del punto di installazione con la zona circostante per un raggio di almeno 300 metri intorno all’impianto;
o indicazione delle curve di livello altimetrico con indicazione degli edifici o impianti presenti o in costruzione e specifica dei piani fuori terra di ognuno e la loro destinazione d’uso e relativa altezza fuori terra;
- dichiarazione del tecnico progettista che nel raggio di 50 metri dal sito dell’antenna non sono presenti strutture sensibili esistenti (in base alla destinazione dell’ immobile) o previste quali asili, scuole, ospedali, case di cura, aree verdi attrezzate, aree destinate all’ infanzia, aree di particolare densità abitativa, così come anche indicate nel successivo articolo 12;
- previsione di impatto acustico.
- Documentazione fotografica con indicato in planimetria i punti di ripresa fotografici;
- Ulteriore documentazione prevista dal Regolamento Edilizio per interventi analoghi;
- Coordinate;
- Atto unilaterale d’ obbligo registrato e trascritto, con il quale il titolare della Concessione Edilizia si impegna a spostare l’ impianto, a propria cura e spese, qualora l’ autorità sanitaria competente ritenesse l’ impianto pregiudizievole di danno alla salute sulla base di nuove acquisizioni scientifiche accreditate a livello internazionale, oppure qualora la programmazione urbanistica del territorio comporti la necessità di modifica delle destinazioni delle aree con conseguente ridimensionamento delle aree sensibili, oppure a seguito dell'emanazione di norme che introducano ulteriori limiti rispetto alle distanze dai fabbricati, oppure a seguito dell'emanazione di norme che introducano ulteriori limiti di contenimento delle emissioni previste, oppure qualora non sia possibile garantire, per motivi tecnici, i limiti di esposizione e gli obbiettivi di qualità di cui all’ art. 17.
I permessi edilizi per le installazioni delle strutture sono rilasciati con validità temporanea fino alla verifica delle caratteristiche elettromagnetiche ed acustiche di cui alla Concessione edilizia ed al disposto del D.M. n. 381/98.
Tale verifica potrà essere effettuata dagli Organismi pubblici di controllo una volta avvenuta l’attivazione che dovrà essere loro comunicata tempestivamente a cura del Gestore, ovvero dovrà essere effettuata dal Gestore medesimo mediante perizia asseverata da produrre al Comune. La perizia, redatta da professionista abilitato, dovrà contenere una relazione sulle misure svolte che descriva in dettaglio:
· Condizioni di esercizio dell’ impianto durante le misure;
· Posizione dei punti di misura;
· Tipologia di strumentazione utilizzata per le determinazioni;
· Valori di campo riscontrati per ciascun punto nelle attuali condizioni dell’ impianto ed in quelle in cui fossero attivi tutti i canali per i quali è stata chiesta la Concessione.
Decorso il termine di 45 giorni dalla attivazione dell’impianto senza che sia stata effettuata la verifica di cui al comma precedente, la Concessione Edilizia si riterrà sospesa, fino all’ effettuazione delle misurazioni sopracitate.
Articolo 9
Documentazione necessaria per le D.I.A.E.
Alla Denuncia di Inizio Attività edilizia (D.I.A.E.) dovranno essere allegati:
- relazione descrittiva nella quale si specifichi correttamente l’intervento per il quale si è presentata la D.I.A., conformemente all’ art. 6;
- mappa in scala 1:1000-1:2000 del territorio con l’indicazione del punto di istallazione e con la zona circostante per un raggio di almeno 300 metri intorno all’impianto;
- riferimento preciso del provvedimento autorizzativo originario ed eventuali successive varianti;
- documentazione di cui all’ art. 7, in quanto necessaria;
Articolo 10
Provvedimento conclusivo
Il Comune di Montepulciano, una volta ottenuti i pareri favorevoli della ASL, del Dipartimento ARPAT, della Commissione Edilizia, della Commissione per la Valutazione di Impatto ambientale (art. 13), nonché l’eventuale parere del Dipartimento dell’ISPESL territorialmente competenti, provvederà all’emanazione del provvedimento conclusivo.
Articolo 11
Piano biennale di sviluppo
I Gestori dovranno fornire al Comune di Montepulciano, sotto il vincolo della riservatezza, il programma biennale di sviluppo delle loro reti di telefonia mobile corredato da planimetria generale del Comune di Montepulciano in scala 1:5.000 –1:10.000, contenente:
- l’ubicazione dei siti in servizio;
- l’ubicazione dei siti in cui dovranno essere installate nuovi impianti in riferimento al programma biennale e delle relative centraline di controllo.
Tale programma di sviluppo delle reti di telecomunicazione dovrà essere trasmesso al Comune di Montepulciano entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nell’Albo Pretorio, a tal fine copia del Regolamento dovrà essere inviata ai gestori interessati.
Con riferimento al suddetto programma di sviluppo, potranno essere apportate al medesimo, modifiche ed integrazioni che dovranno essere comunicate al Comune con periodicità annuale.
Articolo 12
Caratteristiche e collocazione degli impianti
Sulla base della documentazione di cui ai precedenti articolo 8 e 9 nonché dalle risultanze degli atti relativi al programma di sviluppo di cui al precedente articolo 11, il Comune si riserva di promuovere iniziative finalizzate a verificare periodicamente le reti di telefonia mobile.
Gli impianti non potranno essere collocati nelle aree sensibili esistenti (in base alla destinazione dell’ immobile) o previste quali asili, scuole, ospedali, case di cura, aree verdi attrezzate, aree destinate all’ infanzia, aree di particolare densità abitativa;
Inoltre non è consentita la installazione degli impianti oggetto del presente regolamento nelle zone urbanistiche residenziali classificate “A” - “B” - “C edificate” di cui al vigente P.R.G.
Devono essere rispettati gli obiettivi di qualità previsti dal Regolamento Regionale 12/2002 relativo alla esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
In ogni caso, a seguito dell'emanazione di norme che introducano ulteriori limiti rispetto alle distanze dai fabbricati, le stesse sono automaticamente recepite e comportano la valutazione circa lo spostamento degli impianti eventualmente realizzati in difformità dei nuovi limiti, oppure il contenimento delle emissioni previste; altresì il nuovo limite di distanza comporterà l’eventuale trasferimento e la nuova localizzazione degli impianti e delle aree per gli impianti di nuova formazione, nei tempi e nei modi previsti dalla innovazione normativa.
In ogni caso non è consentita la installazione di impianti nel raggio di 50 metri dai siti sensibili come definiti dal citato Regolamento approvato dal Consiglio della Regione Toscana e come individuati dall’Osservatorio di cui al successivo art. 15.
E’ preferita l'installazione di impianti su manufatti esistenti che, per caratteristiche morfologiche ed altezze presenti, possono consentire l'insediamento di impianti senza arrecare impatto visivo e in assenza di condizioni di incompatibilità.
E’ altresì preferita la collocazione di nuovi impianti sui pali o tralicci già adibiti al servizio (cositing), a condizione che la somma dei contributi delle emissioni resti contenuta nel rispetto dei limiti e nelle misure di cautela di cui al D.M. n. 381/98 e degli obiettivi di qualità di cui al citato Regolamento approvato dal Consiglio della Regione Toscana, nonché a condizione che i manufatti non producano ulteriore consistente impatto visivo.
Si dovrà inoltre evitare che le strutture di nuovi impianti, qualora collocati sul territorio collinare, siano costituite da elementi impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili, o che si ergano sui crinali.
I nuovi siti individuati nel territorio aperto a prevalente funzione agricola dovranno inoltre essere conformi alle direttive del Piano Territoriale Provinciale (P.T.C.) della Provincia di Siena. Al progetto dovrà essere allegato uno studio di inserimento ambientale supportato dall’ analisi paesaggistica di una vasta area circostante l’ intervento, e dovrà tenere conto della possibilità di mascherare il sito e tutte le opere accessorie anche con vegetazione locale. Non è comunque ammessa la creazione di nuove infrastrutture aeree (linee elettriche, telefoniche, ecc.) connesse al sito.
Il Comune di Montepulciano promuove una specifica iniziativa finalizzata a reperire, sul proprio territorio, siti di proprietà comunale aventi caratteristiche di conformità al presente Regolamento e di idoneità agli standard richiesti dai Gestori.
Articolo 13
Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)
Ogni richiesta di nuova installazione o di trasformazione di S.R.B. o altri impianti di cui al presente Regolamento soggetti a Concessione Edilizia dovrà essere sottoposta a opportuna valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’articolo 2 bis della L. n. 189 del 01-07-1997.
A tal fine, nelle more della definizione di una procedura regionale di valutazione di impatto ambientale, con provvedimento del Sindaco di Montepulciano viene costituita una Commissione per la Valutazione di Impatto Ambientale la quale, in prima seduta, determinerà la procedura di valutazione di impatto ambientale che sarà pubblicata all’Albo Pretorio a seguito di recepimento con deliberazione dell’ organo competente.
Detta procedura dovrà conformarsi ai principi generali di valutazione di impatto ambientale validi nell’ordinamento della Unione Europea ma dovrà avere carattere semplificato rispetto alla procedura attuata, per le opere previste, dagli Organismi dello Stato.
L’acquisizione della valutazione di impatto ambientale viene effettuata dal Comune ed è preliminare al provvedimento conclusivo di cui al precedente articolo 10.
Articolo 14
Piano delle verifiche
Il Comune di Montepulciano promuove, avvalendosi della consulenza tecnica dell’ARPAT o dell’ISPESL, un piano di verifiche della durata biennale, derivabile dai piani di sviluppo presentati dai Gestori, di cui all’articolo 11 del presente regolamento.
Le verifiche strumentali che si rendessero necessarie a cura dell’ARPAT o dell’ISPESL, nell’ambito di detto piano di verifiche, saranno a carico dei Gestori titolari degli impianti verificati.
La periodicità delle verifiche non potrà essere inferiore alla periodicità annuale.
Articolo 15
Osservatorio Comunale Permanente
Al fine di aggiornare, modificare, integrare il presente regolamento e gli elaborati ad esso allegati, nonché per verificarne l’ attuazione, è istituito un Osservatorio Comunale Permanente con funzione propositiva e consultiva costituito dai seguenti componenti:
- assessore urbanistica;
- assessore ambiente;
- dirigente area tecnica;
- responsabile servizio urbanistica;
- presidente Commissione Comunale di controllo e verifica emissioni onde elettromagnetiche;
- rappresentante comitato cittadino sulle emissioni onde elettromagnetiche;
Svolge i compiti di segreteria un dipendente del servizio urbanistica e tutela dell’ ambiente.
L’osservatorio permanente può avvalersi di consulenti esterni ed esegue, anche mediante i suoi componenti o gli uffici dagli stessi rappresentati, tutti gli accertamenti, rilevamenti ed ispezioni ritenuti necessari ed acquisisce dall’istante chiarimenti e notizie integrative.
L'osservatorio permanente dovrà riunirsi con cadenza di norma semestrale per sottoporre all'Amministrazione Comunale gli eventuali aggiornamenti del piano Impianti, in relazione alle innovazioni tecnologiche con le consequenziali esigenze ed all’eventuale individuazione di nuovi siti.
L’Osservatorio provvederà a relazionare al Consiglio Comunale sull’ attività svolta.
Articolo 16
Il Sistema Informativo Territoriale – Servizio S.I.T.
Tutti gli impianti devono essere identificati cartograficamente su una mappa ed opportunamente descritti tramite l’inserimento dei dati in un archivio informatizzato (data-base), di cui all’allegato A-B, opportunamente redatto e gestito da un Sistema Informativo Territoriale ( S.I.T.) a cura dell’Amministrazione Comunale.
Lo stesso S.I.T. è depositario delle suddette cartografie e banche dati al fine di poter redigere, con cadenze almeno semestrali, e di concerto con l’Osservatorio Comunale Permanente di cui al precedente articolo 15, un aggiornamento dello stato territoriale riferito alle ubicazioni ed alle influenze degli impianti emittenti, nonché predisporre studi ed analisi utili al controllo ed al monitoraggio delle emissioni.
Articolo 17
Obiettivi di qualità
Per il rilascio del provvedimento di cui al precedente articolo 10 e per il procedimento di cui al precedente articolo 5, è indispensabile il rispetto, oltre che dei disposti del D.M. n. 381/98, degli obiettivi di qualità di cui al suddetto Regolamento approvato dal Consiglio Regionale della Toscana n. 12/2002, in particolare:
- 0,008 A/m (induzione magnetica) e 3 V/m (campo elettrico) e 0,1 W/m2 per le emissioni che interessano edifici adibiti a permanenze superiori a quattro ore.
- 0,001 W/m2 per le emissioni che interessano obiettivi sensibili.
- limiti di pressione acustica conformi alla L. 447/95 e decreti applicativi, nonché D.P.C.M. 01-03-1991.
Articolo 18
Sicurezza
Ogni impianto deve essere adeguatamente protetto al fine di rendere il sito inaccessibile agli estranei e deve rispettare le norme di sicurezza vigenti. Deve essere installata segnaletica di divieto, di pericolo e una targhetta relativa ai dati dell’ impianto.
Articolo 19
Risanamento
Qualora dalle verifiche effettuate si riscontrino superamenti dei limiti di esposizione e degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 17, il Sindaco prescrive con apposita ordinanza al titolare del’ impianto l'adozione di misure di risanamento da attuare al fine del rispetto dei limiti e degli obbiettivi, anche mediante rilocalizzazione. Se al superamento dei limiti concorrono più impianti i provvedimenti di cui sopra riguarderanno i titolari di ogni impianto interessato. La rilocalizzazione è obbligatoria qualora si sia in presenza di asili, scuole, ospedali, case di cura, aree verdi attrezzate, aree destinate all’ infanzia, aree di particolare densità abitativa , nei casi previsti dalla deliberazione C.R. 12/2001. A seguito dell’ identificazione delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti (art. 1 c. 2 DCR. 12/2002) si procederà alla rilocalizzazione degli impianti esistenti con le modalità procedurali previste per il risanamento degli stessi dal regolamento regionale di cui all’ art. 4 c. 2 L.R. 54/2000. In caso di dismissione dell’impianto, per qualunque causa, il gestore dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla bonifica del sito ed al ripristino delle condizioni precedenti l’intervento.
Articolo 20
Sanzioni
Per ogni singola sorgente di emissione che, anche temporaneamente, superi o concorra a superare i valori limite e le misure di cautela di cui al D.M. n. 381/98, è prevista una sanzione amministrativa, fissata di volta in volta in funzione della durata e dell'entità del superamento dei limiti, compresa tra somma minima di euro 5165.00 e la somma massima di euro 25830.00.
Per ogni singola sorgente di emissione che, anche temporaneamente, superi i limiti di pressione acustica immessi nell’ambiente in difformità di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, prevista una sanzione amministrativa compresa tra la somma minima di euro 516,45 e la somma massima di euro 1.032,91 .
Sono fatte salve, per ulteriori casi non previsti, le sanzioni di cui alla vigente normativa nazionale e regionale.
Le sanzioni saranno irrogate dalla autorità comunale. Avverso l’accertamento delle sanzioni è ammesso il ricorso amministrativo nei tempi e modi di rito.
Articolo 21
Educazione sanitaria
L'Amministrazione comunale collabora, di concerto con la ASL e ARPAT competenti, all’organizzazione e gestione di campagne di educazione sanitaria per l'uso del telefono cellulare ai fini di prevenzione in ordine alla tutela della persona e della collettività dall'esposizione alle onde elettromagnetiche, con priorità nelle scuole.
Articolo 22
Norme transitorie
I titolari di impianti esistenti ed operanti sul territorio comunale, alla data della pubblicazione del presente Regolamento, devono adeguare gli impianti secondo quanto previsto dal presente regolamento, in modo graduale e comunque entro il termine di 24 mesi, come previsto dall'articolo 9 comma 1 della legge quadro (L. n. 36 del 16-02-2001).
Le installazioni esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento e autorizzate dall’Amministrazione Comunale, poste in vicinanza dei siti sensibili, di cui all’articolo 12 del presente Regolamento, devono essere dotate, entro 180 giorni dalla pubblicazione dello stesso di centraline di monitoraggio continuativo. I gestori dovranno fornire al comune di Montepulciano, con cadenza mensile, copia dei dati registrati. Nel caso non vengano rispettati i termini soprindicati verranno applicate le sanzioni minime di cui all’ 20.
Articolo 23
Norme finali
La presente disciplina prevale su eventuali normative comunali preesistenti ed entra in vigore dopo dieci giorni dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio.
Il presente regolamento potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni, anche a seguito degli ulteriori adempimenti previsti dalla D.C.R. 12/2002.